REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N. 866 DEL 28/12/2018 19806 DEL 28/11/2018.
Art. 10
(Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione)
1. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale eroga annualmente un fondo in acconto ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, che emanano un avviso pubblico con apertura semestrale, ai fini del conferimento del contributo regionale alle famiglie che presentano formale richiesta. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell’accesso alla misura di sostegno, di cui al presente regolamento.
2. Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno, di cui all’art. 8, sono presentate dalla famiglia del minore, di cui all’art. 9, al comune di residenza, con allegata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e il documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
3. Il comune di residenza, a conclusione dell’istruttoria di ricezione delle richieste, valuta l’ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età evolutiva (di seguito TSMREE) di competenza territoriale del minore per programmare l’effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.
4. In sede di valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione al quadro diagnostico, diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia può scegliere tra un centro qualificato che abbia professionisti presenti nell’Albo regionale di cui all’art. 3 o direttamente i professionisti qualora abbia optato per un intervento domiciliare. Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull’Applied Behaviour Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto supervisione di un consulente qualificato e iscritto all’albo e la famiglia deve dichiarare nell’istanza chi siano i professionisti di entrambi i livelli. Data la complessità dei casi e il numero di ore di terapie settimanali le famiglie possono indicare più di un tutor/operatore/tecnico. Dati relativi al professionista individuato sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, viene individuato, in sede di unità valutativa multidimensionale, un referente (case manager), punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti. Il “case manager” assume la funzione di referente anche per il monitoraggio e la verifica dei risultati relativi alla realizzazione del
Art. 9 (Soggetti beneficiari)
progetto di assistenza individuale, e pertanto anche delle prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico in argomento.
5. La proposta di ore di intervento finanziabili per ogni utente viene indirizzata all’Ufficio di Piano del distretto sociosanitario competente. Il suddetto Ente dispone l’elenco dei beneficiari della misura di sostegno, entro i limiti del fondo assegnato.